(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg 1. Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, istituito con la legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, assume le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale (33), che e' soppressa a seguito dell'adozione dello statuto di cui all'articolo 6. 2. Il Centro svolge attivita' di ricerca, sperimentazione, innovazione anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico nonche' in tutti i settori connessi. 3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro continua a svolgere anche attivita' accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attivita' commerciali purche' non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attivita' istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attivita', comprese le attivita' di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonche' di ricezione ed ospitalita'. 4. Il Centro puo' collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso puo' altresi' servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprieta' di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. 5. Il Centro puo' anche eseguire lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L'entita' del rimborso spese per queste prestazioni e' fissata dal Consiglio di amministrazione del Centro sulla base degli elementi di costo. 6. Presso il Centro e' istituita una banca genetica per le varieta' di piante esistenti e nuove, nonche' a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi. Finalita' della banca genetica e' raccogliere varieta' di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente nonche' rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche. 7. La Giunta provinciale puo' adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate da estinzione.