(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg 
 
  1. Il Centro  di  sperimentazione  agraria  e  forestale  Laimburg,
istituito con la legge provinciale 3  novembre  1975,  n.  53,  e  di
seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della
Provincia, con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato  di
autonomia organizzativa,  amministrativa,  finanziaria,  contabile  e
patrimoniale,  assume  le  funzioni  della  ripartizione  provinciale
competente per la sperimentazione agraria e forestale  (33),  che  e'
soppressa a seguito dell'adozione dello statuto di  cui  all'articolo
6. 
  2.  Il  Centro  svolge  attivita'  di   ricerca,   sperimentazione,
innovazione  anche  tecnica,  e  provvede  al  trasferimento  e  alla
diffusione  delle  conoscenze  nel  settore  agrario   e   forestale,
agroalimentare e botanico nonche' in tutti i settori connessi. 
  3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro  continua  a
svolgere  anche  attivita'  accessorie,   connesse,   strumentali   o
complementari ai fini istituzionali,  incluse  attivita'  commerciali
purche' non prevalenti. Queste  ultime  devono  essere  dirette  alla
fornitura di beni o servizi mediante  l'utilizzazione  prevalente  di
attrezzature o risorse normalmente impiegate  dal  Centro  nella  sua
attivita' istituzionale, oppure essere strumentali al  raggiungimento
degli scopi del Centro o complementari alle sue  attivita',  comprese
le  attivita'  di  rappresentanza  e  relazioni  istituzionali  e  le
attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale  e
forestale, nonche' di ricezione ed ospitalita'. 
  4. Il Centro puo' collaborare con altri enti o imprese  pubblici  o
privati, nazionali ed esteri - compresi istituti  universitari  -  ed
avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle  spese.
Esso  puo'  altresi'  servirsi  dei  laboratori   scientifici   della
Provincia come pure di terreni  di  proprieta'  di  terzi,  presi  in
affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. 
  5. Il Centro puo' anche eseguire lavori  di  sperimentazione  e  di
analisi per conto di terzi. L'entita' del rimborso spese  per  queste
prestazioni e' fissata dal Consiglio di  amministrazione  del  Centro
sulla base degli elementi di costo. 
  6. Presso il Centro e' istituita una banca genetica per le varieta'
di piante  esistenti  e  nuove,  nonche'  a  rischio  di  estinzione,
dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi.
Finalita' della banca genetica e'  raccogliere  varieta'  di  piante,
immagazzinarle e  controllarle  periodicamente  nonche'  rilevarne  e
classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche. 
  7. La Giunta provinciale puo' adottare anche  misure  a  tutela  di
razze di animali domestici minacciate da estinzione.